Indice
- Cos'è una Cartella di Pagamento e cosa contiene
- Cosa può fare il debitore che riceve una cartella di pagamento
2.1. Pagare la somma richiesta
2.2. Presentare istanza di rateizzazione, rinunciando ad impugnare
2.3. Presentare istanza di rateizzazione, ma non ammettere il debito
2.4. Richiedere la sospensione legale della riscossione
2.5. Presentare ricorso o impugnare la cartella di pagamento - Motivi di nullità della cartella di pagamento
- Qual è la differenza tra la cartella esattoriale e l'intimazione di pagamento?
1. Cos'è una Cartella di Pagamento e cosa contiene
La cartella di pagamento è
l'atto attraverso il quale Agenzia delle entrate Riscossione (ex
Equitalia, detta anche ADER) riscuote il credito da parte degli enti
impositori (Comuni, Agenzia Entrate, Camera di Commercio, ecc..).
E' un documento, cartaceo
o digitale, attraverso il quale Agenzia delle entrate-Riscossione
comunica al debitore (il destinatario della cartella) che è presente un
debito nei confronti di un terzo soggetto creditore (Agenzia delle
Entrate, Prefettura, Pubblica Amministrazione, ecc.) e che detto
creditore ha incaricato Agenzia delle entrate riscossione di agire
esecutivamente per il recupero forzoso del credito in caso di mancato
pagamento, entro i termini, degli importi contenuti nella cartella.
La cartella di pagamento deve contenere specifiche informazioni (origine del debito, termini per impugnare, Autorità Giudiziaria a cui rivolgersi, ecc)
La
cartella di pagamento, inoltre, contiene il riferimento agli oneri di
riscossione (ex aggio) agli interessi, all'importo delle spese di
notifica da versare.
Gli oneri di riscossione sono
la remunerazione che l'Agente della riscossione percepisce per la sua
attività di riscossione, e si calcolano sull'intero importo dovuto,
quindi anche sugli eventuali interessi di mora.
Gli interessi di mora costituiscono,
invece, gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia
effettuato oltre la scadenza (60giorni), si pagano con la cartella ma
spettano all'Ente creditore. Si applicano sugli importi iscritti a
ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno
di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al
giorno dell'effettivo pagamento.
La cartella esattoriale contiene l'invito rivolto al debitore di pagare tutte le somme che sono riportate al suo interno entro 60 giorni dalla data in cui è stata notificata al destinatario.
2. Cosa può fare il debitore che riceve una cartella di pagamento
- Pagare la somma richiesta, quindi ammettere il debito;
- Presentare istanza di rateizzazione, rinunciando ad impugnare;
- Presentare istanza di rateazione, ma
non ammettere il debito (per tale modalità contattare lo studio
legale), con la possibilità comunque di contestare la richiesta mediante
ricorso;
- Richiedere la sospensione legale della riscossione;
- Presentare ricorso o impugnare la cartella di pagamento (mediante ricorso al Giudice);
2.1. Pagare la somma richiesta
Il contribuente (debitore) riconosce il suo debito e paga gli importi
contenuti nella cartella esattoriale. Le modalità di pagamento sono
riportate all'interno della stessa cartella di pagamento. Il consiglio è
quello di conservare la ricevuta di pagamento per almeno 10 anni.
2.2. Presentare istanza di rateizzazione, rinunciando ad impugnare
Il debitore può chiedere la rateizzazione del debito per pagarlo a rate (fino a 72 rate, minimo 50€ per rata).
Modalità di presentazione:
- Online sul portale di ADER
- Presso sportelli ADER
- Rivolgendosi a un professionista
2.3. Presentare istanza di rateizzazione, ma non ammettere il debito
Il contribuente (debitore) chiede mediante apposita domanda (una richiesta di rateizzazione) la rateizzazione del debito
riportato nella cartella, poiché ritiene di non essere in grado di
pagare in un'unica soluzione. Se la richiesta viene accolta allora potrà
pagare a rate (fino a n.72 rate, ma non meno di 50,00 euro a rata) il
debito contenuto nella cartella.
La domanda di rateizzazione può essere presentata:
- online direttamente sul portale di Agenzia Entrate riscossione;
- presentandosi di persona agli sportelli di Agenzia Entrate riscossione, previo appuntamento;
- rivolgendosi ad un professionista
(avvocato, commercialista, ecc) che sappia presentare l'istanza e che
possa consigliare anche la tipologia di rateazione da scegliere (quante
rate, quali importi, ecc). Per questo tipo di istanza contattare lo
Studio per tempi e costi;
Quindi, dopo l'avvenuta accettazione della rateizzazione, l'agenzia non potrà avviare alcuna procedura esecutiva o ulteriore cartella esattoriale.
Tuttavia,
poiché il contribuente (debitore) ritiene che dette somme non siano
dovute perché, ad esempio, prescritte, pur rateizzando il debito, allega
già in fase di presentazione della domanda di rateazione una specifica comunicazione, contestualmente alla rateazione, al fine
di scongiurare che mediante la rateizzazione l'agenzia
possa ritenere che vi sia stata un'ammissione di debito e, quindi,
propone ricorso per annullare la cartella o parte di essa (Per questo
tipo di azione contattare lo Studio per tempi, costi e fattibilità).
2.4. Richiedere la sospensione legale della riscossione