
DIFESA E PROCESSO TRIBUTARIO
Avv. Salvatore Ponzo
Avvocato con esperienza nel diritto tributario e nel contenzioso dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria
contenzioso e ricorsi in tutt'Italia.
L'Avv. Salvatore Ponzo esercita la professione forense con consolidata esperienza nell'ambito del contenzioso diritto tributario, maturata attraverso l'assistenza a contribuenti, società e professionisti in tutte le fasi del rapporto con l'Amministrazione finanziaria. La sua attività si concentra in particolare sulla gestione dei procedimenti di accertamento, sulla difesa nei giudizi di riscossione coattiva e sull'impugnazione di atti impositivi dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, sia provinciali che regionali, nonchè nei Tribunali di Italia.
Ha sviluppato nel tempo una conoscenza approfondita delle dinamiche del processo tributario, con particolare attenzione alla corretta impostazione procedurale degli atti difensivi, al rispetto dei termini e alla scelta delle strategie istruttorie più adeguate. L'approccio è orientato all'individuazione delle soluzioni più efficaci nel caso concreto, valorizzando gli strumenti offerti dall'ordinamento, come l'eccezione di prescrizione, l'inammissibilità degli atti, l'uso della testimonianza scritta e delle tecniche difensive previste dal D.Lgs. 546/1992.
L'Avv. Ponzo segue personalmente ogni fase del contenzioso, con attenzione al dettaglio e all'effettiva tutela dei diritti del contribuente e degli imprenditori operando su tutto il territorio nazionale anche tramite il processo tributario telematico.
E' disponibile per consulenze specifiche, pareri e difesa tributaria.

ARTICOLI E SENTENZE SULLA DIFESA TRIBUTARIA EFFICACE

Difesa tributaria efficace: un caso concreto di riduzione significativo del debito derivante da intimazione esattoriale - case study 2025
Avv. Salvatore Ponzo – Avvocato tributarista
Nel contesto del processo tributario, l'attività del difensore tributario si fonda sempre più sull'applicazione rigorosa delle norme e sull'utilizzo di tecniche difensive mirate.
L'evoluzione normativa degli ultimi anni – in particolare con le riforme introdotte dalla Legge 130/2022 e dal D.Lgs. 220/2023 – ha rafforzato la centralità del difensore nel bilanciare i poteri dell'Amministrazione finanziaria e nel garantire un contraddittorio effettivo.
Un esempio utile per comprendere l'efficacia di una strategia difensiva tributaria ben strutturata è rappresentato dalla recentissima sentenza n. 44/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di Lecce, depositata il 27 marzo 2025 in cui il sottoscritto avvocato Salvatore Ponzo ha assistito un contribuente per un ricorso contro un'intimazione di pagamento esattoriale notificata nel novembre 2024.
L'Agenzia delle Entrate riscossione ha sostenuto che il contribuente avesse ricevuto nel tempo numerose intimazioni di pagamento e cartelle di pagamento, mai impugnate, ma l'ultima notificata ha fornito l'occasione per rivedere le posizioni ancora attive e contestare le pretese su base selettiva.
L'approccio difensivo ha previsto un'analisi dettagliata delle singole partite contenute nell'intimazione di pagamento e la formulazione di eccezioni puntuali, tra cui:
la distinzione tra sorte del tributo principale e accessori;
l'analisi della prescrizione e la sua applicabilità al caso concreto;
la verifica dell'assenza di notifiche valide nei cinque anni precedenti alla nuova intimazione.
La Corte ha ritenuto fondate talune eccezioni difensive sollevate nel corso del giudizio, riconoscendo la parziale prescrizione delle componenti accessorie relative ad alcuni degli atti contenuti nell'intimazione. In particolare, a mero titolo esemplificativo:
una avviso di accertamento avente importo originariamente superiore ad € 22.000,00 è stato ridotto a circa € 7.000,00 a seguito del ricorso e della sentenza;
un avviso di accertamento esecutivo da oltre € 15.000,00 è stato ridotto a circa € 5.000,00, a seguito del ricorso e della sentenza;
La decisione è stata adottata valorizzando l'assenza di atti interruttivi della prescrizione e la corretta impostazione difensiva sulle singole poste.
Questo caso conferma in modo concreto quanto sia determinante, per un difensore tributario, padroneggiare tecniche difensive efficaci e specifiche applicabili al processo tributario, ed impiantare correttamente e tempestivamente una difesa adeguata.
La conoscenza specifica delle regole procedurali, dei termini di prescrizione e delle eccezioni opponibili, nonchè della più significativa giurisprudenza intervenuta sul punto, consente di cogliere margini di contestazione che spesso vengono trascurati in approcci più generici o standardizzati.
In ambito tributario, a ben vedere, una difesa generica o meramente oppositiva rischia di risultare inefficace, lasciando il contribuente esposto alla piena esigibilità di somme anche non più dovute.
L'esperienza dimostra che l'adozione di tecniche mirate, come l'analisi della prescrizione autonoma degli accessori, la valutazione della validità delle notifiche pregresse, la distinzione tra atti autonomamente impugnabili e atti meramente esecutivi, rappresentano strumenti imprescindibili per ottenere risultati tangibili. Laddove la difesa si limiti a contestazioni vaghe, la Corte è spesso portata a confermare l'intera pretesa; al contrario, una difesa puntuale e documentata, fondata su presupposti normativi solidi e argomentazioni mirate, può determinare l'accoglimento anche parziale del ricorso, riducendo notevolmente l'esborso richiesto.
Si tratta di un caso studio concreto di applicazione di tecniche di difesa tributaria fondate su elementi normativi, su una valutazione individuale degli atti contestati e sull'uso corretto delle eccezioni processuali.
In sintesi, la tecnica difensiva adottata nel caso di specie si è basata sulla verifica della validità dell'intimazione ricevuta, sulla ricostruzione cronologica degli atti precedenti e su specifiche e circostanziate eccezioni processuali.
gli atti sottesi all'intimazione di pagamento sono stati tutti (oltre 20) dettagliatamente analizzati al fine di individuare profili di illegittimità del procedimento di ricossione e di recupero del credito.
L'intervento si è focalizzato esclusivamente sull'ultimo atto notificato, pur in presenza di cartelle mai impugnate, ottenendo così una riduzione significativa dell'importo richiesto.
La Corte ha esaminato con attenzione le deduzioni difensive, accogliendone in parte la fondatezza e riconoscendo, nel caso concreto, la legittimità di alcune delle eccezioni sollevate. Tale decisione evidenzia un approccio attento e sensibile da parte del Giudice Tributario al merito delle questioni prospettate dalla parte ricorrente, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale.
Avv. Salvatore Ponzo
Studio Legale Ponzo
tutti i diritti riservati
Scarica la sentenza relativa al caso trattato cliccando su "Download".

La testimonianza scritta nel processo tributario: un nuovo strumento per la difesa tecnica del contribuente
Lecce, 29 marzo 2025 - Avv. Salvatore Ponzo – Avvocato tributarista
Nel contesto attuale del processo tributario, la centralità delle tecniche di difesa tributaria rappresenta una leva fondamentale per il "successo processuale" del contribuente.
Per lungo tempo, il rito tributario ha escluso la prova testimoniale, mantenendo un'impronta fortemente documentale. L'impossibilità di acquisire elementi testimoniali ha spesso limitato l'efficacia della difesa tributaria, soprattutto in presenza di contestazioni basate su presunzioni o elementi indiziari.
Tuttavia, con l'entrata in vigore della Legge 31 agosto 2022, n. 130, il legislatore ha introdotto una svolta significativa: l'ammissione della testimonianza scritta come mezzo di prova nel giudizio tributario.
Questa novità normativa rappresenta un'opportunità concreta per il difensore tributario che voglia rafforzare la strategia processuale e ottenere un'efficace tutela del proprio assistito.
1. Il nuovo quadro normativo: art. 7, comma 4, D.Lgs. 546/1992
La disposizione oggi vigente, a seguito della riforma del 2022, prevede espressamente che:
"La Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile."
L'apertura alla testimonianza scritta è però fortemente condizionata da due elementi fondamentali:
-
la necessità della prova ai fini decisionali, che deve essere valutata dal Collegio giudicante;
-
l'assunzione esclusivamente per iscritto, secondo le modalità previste dal codice di procedura civile.
Per il difensore tributario, si tratta di una novità da conoscere approfonditamente e saper utilizzare con rigore tecnico, poichè potrebbe rivelarsi fondametale ai fini della soluzione positiva delle controversie.
2. Requisiti dell'istanza: strategia e precisione nella tecnica difensiva
Affinché la testimonianza scritta possa essere ammessa, il difensore deve:
-
articolare i capitoli di prova in modo chiaro e circostanziato;
-
indicare le generalità complete dei testimoni;
-
motivare adeguatamente la richiesta, spiegando perché tale prova sia decisiva per il giudizio.
La semplice allegazione di dichiarazioni testimoniali non costituisce una prova ammissibile. Solo una richiesta formalmente corretta e sostanzialmente rilevante può trovare accoglimento.
L'utilizzo della testimonianza scritta nel processo tributario impone al professionista una particolare attenzione alla tecnica di redazione dell'istanza, affinché essa non sia rigettata per genericità o superfluità.
Invero, nell'applicazione pratica delle Corti, si assiste molto frequentemente ad un fenomeno di rigetto dell'istanza testimoniale, ritenuta superflua per il caso di specie oppure formulata in modo immotivato. Vediamo alcuni esempi
3. La giurisprudenza che ha escluso la testimonianza: CGT Udine, sent. n. 277/2024
Nella sentenza n. 277/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine, il giudice ha rigettato la richiesta di prova testimoniale scritta, ritenendo che:
"gli atti istruttori risultano idonei a dimostrare i fatti decisivi […] e che, comunque, l'assunzione delle prove testimoniali non condurrebbe all'emersione di fatti nuovi, indispensabili o di particolare rilievo."
La Corte ha ritenuto che la prova testimoniale non fosse necessaria ai fini della decisione, confermando il carattere eccezionale e subordinato dell'istituto.
4. La prova testimoniale valutata positivamente: CGT Campania, sent. n. 7013/2024 e CGT Ravenna, sent. n. 379/2024
Diversa impostazione ha assunto la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, nella sentenza n. 7013/2024.
In questo caso, la Corte ha avuto modo di pronunciarsi positivamente sull'ammissione della prova testimoniale scritta: la società appellata, rappresentata dal proprio difensore tributario, aveva chiesto di acquisire la deposizione dell'ing. Nominativo_1, nominato CTU dal Tribunale fallimentare, su capitoli di prova riguardanti la non operatività tecnica degli impianti aziendali. Il Collegio ha ritenuto che la richiesta fosse pienamente ammissibile e ben strutturata, sottolineando la pertinenza e precisione dei quesiti, nonché la rilevanza del testimone proposto. La testimonianza è stata formalmente accolta, sebbene poi ritenuta superflua ai fini della decisione in quanto i fatti risultavano già sufficientemente dimostrati documentalmente.
"La richiesta di prova testimoniale scritta è formulata in modo coerente e circostanziato e riguarda fatti di natura tecnica [...] i capitoli di prova risultano chiari e pertinenti."
La sentenza CGT Campania n. 7013/2024 costituisce un importante precedente che dimostra la possibilità concreta di ammettere la testimonianza scritta nel processo tributario, laddove articolata in modo tecnicamente corretto e fondata su esigenze istruttorie reali.
Anche la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Ravenna, con sentenza n. 379/2024, ha seguito un orientamento simile, accogliendo la richiesta di parte ricorrente volta ad assumere la testimonianza scritta ai sensi dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 546/1992.
Nel caso esaminato dalla CGT di Ravenna, la Corte ha ammesso la testimonianza scritta proposta dal contribuente, ritenendola utile alla ricostruzione dei fatti di causa. Gli elementi testimoniali acquisiti, insieme ai documenti, hanno permesso di escludere la riconducibilità di determinati proventi all'attività imprenditoriale del ricorrente.
La Corte ha ritenuto provata, anche tramite dichiarazioni testimoniali scritte, la natura privata degli accrediti contestati, valorizzando così un uso corretto e determinante della prova testimoniale nel quadro della difesa tributaria.
questo è un dato importante poichè dimostra la sensibilità di talune Corti di giustizia italiane nel valutare attentamente le richieste difensive ritenute utili alla decisione della causa.
"Gli elementi di prova acquisiti al giudizio (documenti e testimonianze scritte versate in atti) consentono di escludere che l'importo degli accrediti [...] fosse riconducibile all'attività imprenditoriale del ricorrente."
Questi due precedenti dimostrano come la testimonianza scritta, laddove debitamente motivata e corredata di pertinenti capitoli di prova, possa assumere un ruolo decisivo nell'economia processuale, a supporto delle migliori tecniche di difesa tributaria.Anche se la Corte ha ritenuto sufficiente la documentazione per decidere in favore della contribuente, ha sottolineato la correttezza formale e sostanziale dell'istanza istruttoria, lasciando intendere che, in altro contesto, tale testimonianza avrebbe potuto risultare decisiva.
"La richiesta di prova testimoniale scritta è formulata in modo coerente e circostanziato e riguarda fatti di natura tecnica [...] i capitoli di prova risultano chiari e pertinenti."
Questo caso valorizza l'utilizzo strategico e ponderato della testimonianza scritta nell'ambito della difesa tributaria.
5. Limiti alla capacità testimoniale nel processo tributario
L'ammissione della testimonianza scritta nel processo tributario, pur rappresentando un'apertura importante in termini di difesa, incontra precise limitazioni soggettive e oggettive che derivano dall'applicazione delle disposizioni civilistiche, in forza del rinvio operato dall'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 546/1992.
Inidoneità soggettiva a testimoniare (art. 246 c.p.c.)
Non possono rendere testimonianza, nemmeno in forma scritta, i soggetti che hanno un interesse nella causa tale da legittimarli ad agire o resistere nel giudizio, in base all'art. 100 c.p.c. Si pensi, ad esempio, al coobbligato solidale, come accade frequentemente nelle controversie aventi ad oggetto l'imposta di registro. La testimonianza di tali soggetti sarebbe inammissibile per difetto di imparzialità.
Esclusione dell'art. 247 c.p.c. e rapporti familiari
Non trova invece applicazione nel processo tributario il divieto previsto dall'art. 247 c.p.c., relativo alla testimonianza del coniuge, anche separato, o dei parenti e affini in linea retta. Tale norma, infatti, è ormai priva di portata vincolante, anche in ambito civile, a seguito della sua dichiarazione di incostituzionalità (Corte Cost. n. 248/1974). Ne deriva che tali soggetti possono essere testimoni nel processo tributario, purché non siano direttamente coinvolti o interessati nella medesima controversia.
Astensione dalla testimonianza
Il testimone può invocare l'astensione obbligatoria nei casi previsti dagli artt. 200 e segg. c.p.p., ossia:
segreto professionale;
segreto d'ufficio;
segreto di Stato.
In tali ipotesi, il testimone deve comunque compilare e restituire il modulo di testimonianza, specificando le ragioni dell'astensione.
Non è invece ammessa nel processo tributario l'astensione prevista per i "prossimi congiunti" ex art. 199 c.p.p., la quale non trova corrispondenza normativa nel rito tributario.
Limite legato agli atti pubblici fidefacienti
Infine, una precisa preclusione è fissata dallo stesso art. 7, comma 4, secondo cui la testimonianza è inammissibile su fatti attestati in atti che fanno piena fede fino a querela di falso (es. PVC, verbali GdF, verbali di constatazione). La testimonianza può avere ad oggetto solo circostanze diverse da quelle formalmente attestate dal pubblico ufficiale.
Tali limiti impongono al difensore tributario un'attenta valutazione della legittimità soggettiva del testimone, oltre che della rilevanza dei fatti da provare, pena l'inammissibilità della prova e la possibile compromissione dell'efficacia difensiva.
6. Conclusioni: tecnica processuale e padronanza strategica nel processo tributario
Nel moderno processo tributario, la conoscenza approfondita degli strumenti normativi e la padronanza delle tecniche di difesa tributaria rappresentano un valore distintivo del professionista.
Per il difensore tributario esperto, ciò significa acquisire una nuova competenza: saper padroneggiare con rigore le tecniche processuali del diritto tributario. L'efficacia della difesa tributaria non dipende soltanto dalla fondatezza delle ragioni del contribuente, ma anche – e soprattutto – dalla capacità di attivare e strutturare correttamente gli strumenti processuali disponibili.
Ogni fase del giudizio richiede attenzione tecnica e consapevolezza strategica: dalla redazione del ricorso all'articolazione dei mezzi di prova, fino all'eventuale deposito della testimonianza scritta.
In un contesto processuale che si fa sempre più tecnico e digitalizzato, la differenza tra una difesa generica e una difesa tributaria efficace sta nella qualità delle scelte processuali e nella capacità del difensore di valorizzare ogni margine favorevole al contribuente.
Avv. Salvatore Ponzo
Studio Legale Ponzo – www.studiolegaleponzo.it
Per Consulenze, anche a distanza via Skype, Teams, difesa tributaria o affiancamento nel processo tributario inviare mail a:
tutti i diritti riservati

PRENOTA UNA CONSULENZA ONLINE, OPPURE RICHIEDI ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN CO-DIFESA.