IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - IL RICORSO AVVERSO L'INTIMAZIONE E L' ANNULLAMENTO DEL DEBITO

14.08.2023


In questi giorni Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia, detta anche "Agente della Riscossione") sta notificando numerose intimazioni di pagamento ai contribuenti.

Ma di cosa si tratta?

1)  COS'E' UNA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO

L'intimazione di pagamento (detto anche "avviso di intimazione") è appunto un avviso che precede la vera e propria fase di espropriazione forzata, cioè quell'azione che ha come scopo quello di sottrarre dei beni alla disponibilità del debitore mediante il pignoramento (pignoramento del conto corrente, pignoramento del veicolo, pignoramento dell'abitazione, ecc), quindi si tratta della fase fase esecutiva finalizzata a ricavare denaro forzosamente. Un po' come dire "o paghi o ti pignoro".

L'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l'espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.

Quindi l'intimazione di pagamento, solitamente, è stata preceduta dalla notifica di una o più cartelle esattoriali (o avvisi di addebito se materia di contributi, oppure avvisi di accertamento se materia fiscale).

2) COSA PUO' FARE IL CONTRIBUENTE DOPO AVER RICEVUTO L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO?

a)può pagare le somme riportate nell'intimazione in un'unica soluzione.

b)può chiedere la rateizzazione (con apposita istanza) degli importi indicati (salvo precedenti decadenze di vecchie rateizzazioni).

c)può presentare ricorso contro l'intimazione di pagamento (rivolgendosi ad un'avvocato esperto nella materia)

d)può presentare un'istanza di annullamento in autotutela laddove abbia conservato le ricevute di pagamento delle cartelle esattoriali (o altri atti) contenuti all'interno dell'intimazione di pagamento.

e)può presentare un'istanza di rateizzazione (e quindi evitare procedure esecutive, espropriative, ecc) e contestualmente presentare ricorso per chiedere l'annullamento della pretesa.


3) L'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO PERDE VALIDITA'?

Da luglio 2020, la validità delle intimazioni fiscali è stata estesa da 180 giorni a un anno, uniformando la durata a quella delle cartelle esattoriali. 

Ciò significa che se, nell'anno successivo alla sua notifica, non viene eseguita alcuna azione di pignoramento, l'Agenzia delle Entrate Riscossione deve procedere con una nuova notifica dell'intimazione per poter procedere con l'esecuzione forzata


4) QUALI SONO I MOTIVI DI IMPUGNAZIONE DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO?

Possono essere numerosi (e vari) e riguardano la mancata o errata notifica di uno o più atti (cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc) contenuti proprio all'interno dell'intimazione di pagamento, oppure l'avvenuto pagamento degli atti riportati nell'avviso, oppure la prescrizione o la decadenza delle somme richieste, e numerose altre eccezioni da individuarsi caso per caso.


Un esempio pratico di un caso risolto recentemente:

Un contribuente riceve una intimazione di pagamento recante la richiesta di pagare la somma totale pari ad euro 22.000,00 euro per mancato pagamento di contributi dovuti all'INPS.

Il presupposto dell'intimazione di pagamento è una cartella esattoriale (DETTO AVVISO DI ADDEBITO INPS) notificata dall'INPS nell'anno 2007. Il contribuente si rivolge al sottoscritto difensore il quale, dopo attenta analisi, suggerisce di impugnare la richiesta debitoria poiché individua tre motivi di ricorso.

A seguito del deposito del ricorso da parte del sottoscritto avvocato, il Giudice sospende l'esecuzione esattoriale e, dopo l'analisi dei motivi di impugnazione, accoglie il ricorso ed annulla la richiesta di Agenzia delle Entrate per intervenuta prescrizione delle somme richieste al contribuente.

Invero, nel caso di specie, è stata accolta la richiesta di dichiarazione dell'intervenuta prescrizione di 5 anni avendo il ricorrente dimostrato in sede di giudizio che tra la data della notifica dell'avviso di addebito da parte dell'INPS e la data di notifica dell'intimazione di pagamento erano trascorsi più di 5 anni senza che fosse mai stato notificato un atto interruttivo dei termini di prescrizione.

(per ricevere la sentenza integrale inviare mail al sottoscritto).

Avv. Salvatore Ponzo