ROTTAMAZIONE QUATER - COSA ACCADE SE NON SI PAGA LA PRIMA RATA ? SI PUO' RIENTRARE DOPO ESSER DECADUTI?

12.11.2023

La nuova Legge di Bilancio 2023, n. 197/2022 del 29 dicembre 2022, in vigore dal 1 gennaio 2023, ha previsto la c.c "Rottamazione quater" per annullare parte dei debiti dei contribuenti.

La presentazione della domanda di "rottamazione-quater" o "Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022" poteva essere proposta entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Il legislatore ha , poi, previsto un termine perentorio per il pagamento della prima rata e, quindi, per il perfezionamento della domanda di rottamazione: il 31 ottobre 2023.

Effettivamente tale termine scadeva il 6 novembre 2023 8pagamento effettuato con 5 giorni di ritardo al massimo).

COSA SUCCEDE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DELLA ROTTAMAZIONE QUATER, OPPURE IN CASO DI PAGAMENTO AVVENUTO OLTRE I TERMINI?

La normativa, ad oggi, non permette ritardi nei pagamenti oppure omissioni sanabili, quindi, la risposta alla domanda è la seguente: il contribuente decade dalla rottamazione e, conseguentemente, perde i benefici che la rottamazione aveva previsto.

Ciò significa che la parte delle sanzioni e degli interessi che erano stati stralciati, "rivivranno" ovvero verranno nuovamente richiesti per intero al contribuente il quale, a questo punto, si è giocato la possibilità di definire il debito per l'anno 2023. L'agenzia delle entrate riscossione potrà riprendere l'attività di recupero, così come evidenziato nella normativa vigente:

"In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero."

SI PUO' RIENTRARE NEI TERMINI DOPO ESSER DECADUTI?

La risposta più ovvia è no!Il termine previsto per il pagamento della prima rata è perentorio (cioè non ammette dilazione).

Tuttavia possiamo ipotizzare che alcuni contribuenti potrebbero avere diritto ad esser rimessi in termini nonostante il mancato pagamento della prima rata.

Ed infatti, giova rammentare che il legislatore ha previsto che a coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

Ciò posto, potrebbe, ad esempio, accadere che Agenzia delle Entrate riscossione non abbia inviato la comunicazione dell'esito della domanda, oppure la stessa non sia stata correttamente comunicata al contribuente.

Pertanto, si può ipotizzare che il contribuente che non abbia ricevuto tale comunicazione possa richiedere di essere rimesso in termini proprio nei casi innanzi ipotizzati stante la sua impossibilità a poter pagare proprio a causa dell'assenza di tale necessaria comunicazione (e documentazione - ad es. i bollettini di pagamento).